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Statuto 

 

TITOLO I – Denominazione, sede, scopo.

 

Art. 1 - È costituita l' Associazione RES ARCHITETTURA.

 

Art. 2 - L'Associazione ha sede provvisoria in Napoli, alla via XXX.

 

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 4 - L'Associazione è apolitica, non ha fini di lucro e persegue finalità di promozione sociale, dell'Architettura, dell'arte e della cultura.

 

Art. 5 - Scopi ed Attività dell'Associazione. L'Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale:

  • operare nell'ambito dell'Architettura, dell'Urbanistica, del paesaggio e delle discipline a queste afferenti, contribuendo alla promozione, diffusione e sviluppo della cultura architettonica;attivare prassi innovative per la governance dello sviluppo locale, promuovendo la cooperazione tra Liberi Professionisti ed Istituzioni ed incentivando la creazione di gruppi misti di consulenza e progettazione;

  • organizzare e promuovere iniziative di studio e ricerca per la riqualificazione urbana e lo sviluppo locale;

  • assistere e supportare la Pubblica Amministrazione ed in generale tutte le organizzazioni impegnate nell’ambito della rigenerazione urbana attraverso l’implementazione di strategie di sistema da mettere in campo attraverso azioni sinergiche.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire a iniziative che abbiano scopi analoghi in ambito nazionale ed internazionale, può partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria ed anche di professioni diverse . L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.L’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. L’associazione può, laddove se ne ravveda la necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

 

TITOLO II° - Patrimonio ed esercizi sociali

 

Art. 6 - Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali donazioni, contributi e liberalità che possano pervenire da soggetti pubblici o privati atti al conseguimento degli scopi sociali, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Costituiscono inoltre patrimonio dell’Associazione tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto gli eventuali utili o avanzi di gestione che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 7 - L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura.

 

TITOLO III° - Soci

 

Art. 8 - L’Associazione è costituita da un numero illimitato di soci ed è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti in Italia, ed a tutte le Istituzioni pubbliche e private che condividono gli scopi dell’associazione e vengono ritenute idonee al loro perseguimento.La loro qualifica, le condizioni per l’ammissione ed il passaggio di categoria sono stabiliti dagli organi sociali. I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:Soci fondatoriSoci ordinariSoci onorariI Soci fondatori sono i promotori della costituzione della presente Associazione. Sono Soci ordinari tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, gli Enti, Associazioni, Istituzioni, che avendone i requisiti, ne facciano domanda d’adesione. Essi hanno diritto di voto unitamente ai soci fondatori.Sono Soci Onorari i cittadini, gli Enti, Associazioni e Istituzioni che abbiano acquisito particolari meriti per attività di solidarietà sociale svolta anche nei confronti dell’Associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno due Soci fondatori. Non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale o contributo.Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare, ad eccezione dei Soci Onorari, la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e validità per l’anno successivo.

 

Art. 9 - Le domande per gli aspiranti soci debbono essere prodotte per iscritto, anche a mezzo mail, al Consiglio Direttivo, e da esso approvate.

 

Art. 10 - L’impegno del Socio verso l’Associazione è della durata di un anno solare.

 

Art. 11 - Il socio che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta attraverso lettera raccomandata o a mezzo mail. Decade la qualifica di socio a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della richiesta.La qualifica di socio può essere sospesa per gravi necessità motivate o altre impedimenti valutabili dal consiglio direttivo.

 

Art. 12 - La misura dei contributi sociali e della quota associativa vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Socio ha l’obbligo di versare:la quota di associazione all’atto dell’accettazione della domanda di ammissione. La quota annuale, in un’unica soluzione.Qualsiasi altro contributo eccezionale che sia deliberato dal Consiglio Direttivo a carico dei Soci.

 

Art. 13 - Il Socio che sia stato invano sollecitato, per iscritto, a regolare i propri impegni verso l’Associazione, può essere radiato con provvedimento dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 – Il Socio ha diritto:

al godimento e l’uso di quanto appartiene all’Associazione e di tutte le facilitazioni concesse all’Associazione;

a partecipare, secondo la sua categoria, alle Assemblee ed alle attività dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto se hanno compiuto 18 anni, se sono in regola con i loro obblighi.

 

TITOLO IV° - Organi Sociali

 

Art. 15 - Gli Organi dell’associazione sono: l’Assemblea degli Associati;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Segretario;

Il Tesoriere.

 

Art. 16 - Le Assemblee sono straordinarie ed ordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante mail e/o posta ordinaria almeno 8 gg. prima, tramite avviso che contenga luogo, data e orario della prima e seconda convocazione, e ordine del giorno.

 

Art. 18 - L’assemblea ordinaria: approva il bilancio consuntivo;

la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione;

nomina le cariche sociali;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

approva gli eventuali documenti.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, quante volte il Consiglio Direttivo ritenga necessario o qualora sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o due Soci Fondatori. In tal caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta.

 

Art. 19 – L’Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’ Associazione con la nomina dei liquidatori.

 

Art. 20 – In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

 

Art. 21 - Ogni associato ha diritto ad un voto.

 

Art. 22 - Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio oltre se stesso.

Le delibere dell’associazione sono valide a maggioranza assoluta su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.

 

Art. 23 - L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o da persona da esso delegata.Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa.

 

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci. I Componenti del Consiglio direttivo restano in carica cinque anni, sono rieleggibili.Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei membri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail e/o posta ordinaria da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:- provvede alla gestione finanziaria, all’amministrazione ed a quanto necessario per il conseguimento dei fini dell’associazione;- delibera le convocazioni delle assemblee dei Soci;- delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza;- esamina ed approva i rendiconti del Tesoriere da presentarsi all’Assemblea dei Soci insieme al bilancio preventivo ed alla relazione sulla gestione;- propone le modifiche alla norme statutarie;- fissa le tasse di ammissione dei Soci e delle quote sociali annuali e di qualsiasi altra concessione;- delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame;- esercita tutte le altre attribuzioni previste nel presente statuto.

 

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo può conferire esplicite e limitate deleghe ripartite per i singoli settori ad altri soggetti riservandosene sempre la conoscenza ed il controllo.

 

Art. 26 – Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età. Il Segretario, sotto la direzione del Presidente redige il verbale della seduta di consiglio. Il verbale, da inserirsi in apposito libro è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

 

Art. 28 - Il Presidente.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, nel suo interno e con votazione personale e segreta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Presidente testé eletto è demandato il potere di nominare tra i Consiglieri il Segretario ed il Tesoriere .

 

Art. 29 - Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Il Presidente risponde altresì dell’andamento dell’Associazione nei confronti delle Autorità civili e di terzi

- Convoca, su deliberazioni del consiglio direttivo, le Assemblee dei Soci;

- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- Applica a carico dei soci i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

- Ha la responsabilità nei confronti del personale;

- Esegue i pagamenti con le consuete cautele del caso informandone il Tesoriere

- Esercita tutte le attribuzioni a lui conferite dal presente statuto.

 

Art. 30 – Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, funzione e potere in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art. 31 - Il Tesoriere. Il Tesoriere provvede a :

- preparare il bilancio consuntivo e, se necessario, il relativo conto economico;

- curare l’esazione delle quote sociali nonché degli eventuali oneri deliberati dal Consiglio Direttivo e degli eventuali altri proventi dipendenti dall’attività dell’Associazione;

- tenere diligentemente la contabilità del denaro.

 

Art. 32 - Il Segretario. Il Segretario provvede:

- alla regolare tenuta del libro dei Soci, dei verbali del Consiglio Direttivo e di quello delle Assemblee;

- al protocollo ed al carteggio relativo;

- alla pubblicazione e conservazione degli atti dell’Associazione;

- alla cura di quant’altro previsto dal presente Statuto.

 

TITOLO V° - Provvedimenti disciplinari

 

Art. 33 - Le violazioni delle norme del presente statuto e delle disposizioni dell’Assemblea, del Presidente e del Consiglio e dei suoi organi e tutto ciò che viene compiuto all’interno ed all’esterno dell’Associazione provochi turbative all’indispensabile armonia tra i soci e contravvenga alle leggi dell’onore ed ai doveri della convivenza civile e morale, comportano a carico dei loro autori, a seconda della gravità e recidività, i seguenti provvedimenti:

- il richiamo da parte del Presidente o di un Consigliere;

- la deplorazione verbale o scritta;

- la sospensione che priva temporaneamente, ma non oltre tre mesi, il Socio dei diritti inerenti alla sua qualità e che viene applicata dal Presidente su determinazione del Consiglio;

- l’espulsione che viene determinata dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO VI°- Lo scioglimento

 

Art. 34 - Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche tra i non soci. L’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai soci beni, utili e riserve residui.

 

Art. 35 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di leggi vigenti.

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